Regolamento›Capo I
Art. 7
In vigore dal 10 lug 1920
Sulle istanze di riscatto provvede il ministro del tesoro con decreto motivato, da registrarsi alla Corte dei conti, nel quale devono essere specificatamente indicati i periodi di servizio straordinario o il periodo di studi superiori, di cui viene ammesso o negato il riconoscimento, nonché l'ammontare delle ritenute, a cui il richiedente deve essere assoggettato, e le modalità del pagamento.
Copia del decreto suddetto viene consegnata all'interessato, che deve rilasciarne ricevuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-7