Regolamento›Capo I
Art. 5
In vigore dal 10 lug 1920
Il pagamento rateale del debito viene fatto mediante ritenuta sullo stipendio, sull'assegno, o sulla pensione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è registrato dalla Corte dei conti il decreto di cui all'.
La ritenuta mensile è determinata ratizzando il debito in tanti mesi, quanti sono quelli compresi tra il giorno suddetto e il termine dei periodi indicati all'.
Durante il tempo di riduzione o di sospensione dello stipendio assegno o pensione, la ritenuta predetta viene proporzionatamente ridotta o sospesa, protraendosi il periodo di estinzione per il tempo necessario ad integrare i versamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-5