Regolamento›Capo I
Art. 2
In vigore dal 10 lug 1920
L'istanza, datata o sottoscritta, deve indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, i periodi di servizio e di studio, che s'intendono di riscattare, e il modo e il tempo del pagamento del debito di cui egli del presente regolamento.
L'istanza deve contenere altresì l'elenco dei documenti che la corredano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-2