Regolamento›Capo I
Art. 3
In vigore dal 10 lug 1920
Coloro che chiedono il riconoscimento di servizi di straordinario, avventizi e simili, devono presentare tutti i documenti che servono a comprovare l'inizio, la durata e la qualità dei periodi di servizio continuativo prestato prima della nomina ad impiego di ruolo.
Coloro che, essendo forniti di laurea o di diploma di studi superiori, chiedano il riconoscimento di tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi, devono comprovare che il titolo esibito sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, e che il titolo fu conseguito anteriormente al servizio di ruolo, o al servizio straordinario di cui si chieda il riconoscimento.
Il titolo può essere esibito in originale o in copia autentica.
In ogni caso, deve essere prodotta la copia autentica dell'atto di nascita, e deve darsi le prova dello stipendio iniziale di ruolo e della permanenza in servizio alla data del 1° ottobre 1919.
Agli effetti del presente articolo, tutti i documenti suindicati devono essere rilasciati, dalle competenti autorità, a semplice richiesta dell'interessato, esenti da bollo, ai sensi dell'art. 136 (parte seconda) del regolamento generale sulle pensioni, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-3