Regolamento›Capo I
Art. 1
In vigore dal 10 lug 1920
REGOLAMENTO per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.
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Gli impiegati civili in servizio al 1° ottobre 1919 (anche se dopo tale data abbiano cessato dal servizio) i quali intendono avvalersi della facoltà, di cui agli del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970, devono presentare regolare domanda al Ministero del tesoro, direttamente o per mezzo dell'ufficio al quale appartengono. L'ufficio, a cui l'istanza è presentata, deve far risultare su di essa la data di presentazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-1