RegolamentoCapo II

Art. 13

In vigore dal 16 lug 1926
All'art. 56 del succitato regolamento è aggiunto il seguente capoverso: «Questo parere finale può omettersi nel caso che l'autorità sanitaria di appello sia concorde nel giudizio col Collegio medico, salvo che l'impiegato o il militare ritenga nel suo interesse di provocarlo dopo la comunicazione dell'esito della seconda visita».

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto: - (con l'art. 28, comma 2) che "E' abrogato l'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835". - (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento". - (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-13

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