RegolamentoCapo III

Art. 16

In vigore dal 10 lug 1920
Per l'accertamento delle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell' del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, devono essere prodotti i seguenti documenti: a) un atto giudiziale di notorietà, nel quale i testimoni dichiarino in modo particolareggiato da quali proventi (redditi di beni propri e loro ammontare annuo) o da quali persone od enti che lo avessero a carico, il richiedente abbia ritratto fino allora i mezzi di sussistenza: e se e quali beni siano pervenuti al medesimo per successione o per altra causa; b) un verbale di visita medica collegiale, secondo le forme e garanzie dettate dal regolamento 5 settembre 1895, n. 603, nel quale i sanitari, dopo aver descritto in termini chiari e precisi le generalità del soggetto, il temperamento, la costituzione, e le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da essi rilevato, dichiarino se, o per quali motivi, ritengano che l'orfano maggiorenne è da considerarsi abile a qualsiasi lavoro. L'Amministrazione e la Corte dei conti hanno sempre facoltà di richiedere certificati agli uffici pubblici e di assumere tutte le informazioni che credano necessarie per accertare le condizioni economiche dell'istante, e di disporre quelle ulteriori indagini, che giudichino opportune per constatarne la inabilità a qualsiasi lavoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-16

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