Regolamento›Capo II
Art. 15
In vigore dal 10 lug 1920
All'art. 104 del suddetto regolamento è sostituito il seguente:
«In base ai precedenti accertamenti, deve essere promosso il giudizio del Consiglio di amministrazione o dell'autorità che ne fa le veci, nei modi e con le cautele indicate negli articoli 34 e seguenti del presente regolamento e salvo il disposto dell' del regolamento esecutivo del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.
Allorquando sulle cause che determinarono la morte dell'impiegato o del militare, non sia stato sentito il giudizio definitivo della Direzione generale della sanità pubblica o dell'Ispettorato di sanità militare competente, a seconda dei casi, tale giudizio deve essere provocato se la Corte dei conti lo ritenga necessario».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-15