RegolamentoCapo IV

Art. 20

In vigore dal 10 lug 1920
All'art. 125 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, è sostituito il seguente: «La deliberazione della Corte dei conti sul progetto di liquidazione contiene, il numero d'ordine, il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, la qualità del pensionato, le legge applicata, il montare in cifra e in lettere, la decorrenza e la durata della pensione. Contiene anche la indicazione dei servizi valutati e di quelli esclusi, come pure i motivi pei quali non venne accolta in qualche parte la domanda. Infine, deve risultare il Ministero a carico del cui bilancio deve imputarsi la pensione, l'assegno o la indennità, come pure deve indicarsi se si tratta di pensione di diritto, di autorità, ovvero di riversibilità. La deliberazione viene sottoscritta dal presidente e dal segretario della sezione liquidatrice».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-20

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