Regolamento›Capo IV
Art. 21
In vigore dal 10 lug 1920
L'art. 126 del regolamento citato è così modificato:
«L'originale deliberazione che assegna la pensione viene conservato nel Segretariato generale della Corte dei conti, e nello stesso si conservano pure gli originati delle deliberazioni negative, di cui all'art. 123.
Una copia conforme delle deliberazioni di concessione viene trasmessa al Ministero del tesoro per i provvedimenti di sua competenza.
Un'altra simile copia viene comunicata, a mezzo della pretura, alla parte, nelle forme prescritte dall'articolo seguente, ed alla medesima vengono restituiti i documenti da essa presentati, ad eccezione degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare a corredo degli atti di liquidazione.
Nel caso però di deliberazione in tutto o in parte negativa, la restituzione dei documenti ha luogo dopo trascorso il termine utile per il ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti, di cui all'articolo 131 del presente regolamento».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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