RegolamentoCapo IV

Art. 24

In vigore dal 10 lug 1920
All'art. 132 del regolamento sopraccitato è sostituito il seguente: «Contro le deliberazioni emesse dalla sezione in materia di pensione, assegno o indennità in tutto o in parte a carico dello Stato, è ammessa la revocazione nei casi e nei termini di cui all'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800. Quando la revocazione sia proposta di ufficio o chiesta dal procuratore generale o da una delle parti interessate, e la sezione non la ritenga inammissibile, il presidente ordina che sia data comunicazione ufficiale alle parti interessate della domanda o proposta di revocazione, e che gli atti rimangano depositati nella segreteria della sezione per trenta giorni dopo quello della comunicazione alle parti, affinché queste possano prenderne visione e presentare, ove lo credano, le loro osservazioni. Decorso questo termine, la sezione delibera sulla proposta o sulla istanza. Nei ricorsi di revocazione contro le decisioni della Corte a sezioni unite, in materia di pensione od indennità a totale carico dello Stato, viene seguito lo stesso procedimento indicato per i richiami dal titolo II, cap. II del R. decreto 5 ottobre 1862, n. 884. I ricorsi in revocazione contro le decisioni emesse dalla Corte dei conti a sezioni unite nei giudizi contemplati dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, sono disciplinati dall' di quest'ultimo decreto».
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