RegolamentoCapo IV

Art. 23

In vigore dal 10 lug 1920
All'art. 131 del citato regolamento è sostituito il seguente: «I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei conti, nel termine di novanta giorni a decorrere da quello in cui avvenne la consegna della deliberazione impugnata. Questo termine decorre per il procuratore generale dalla data della deliberazione della Corte. Il procedimento, in caso di ricorso, è stabilito dal regolamento approvato con Regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal Regio decreto 12 maggio 1864, n. 1777 e, per i corsi in materia di pensione od indennità in tutto od in parte a carico di enti diversi dallo Stato, dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo