Art. 1
In vigore dal 10 lug 1920
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l' del Nostro decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, che concede al R. Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del decreto stesso;
Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento, per l'esecuzione del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro.
Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.
VITTORIO EMANUELE.
Nitti - Schanzer.
Visto, Il guardasigilli: Falcioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-rd-1