Art. 1

In vigore dal 10 lug 1920
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l' del Nostro decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, che concede al R. Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del decreto stesso; Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, per l'esecuzione del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro. Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1920. VITTORIO EMANUELE. Nitti - Schanzer. Visto, Il guardasigilli: Falcioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-rd-1

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