RegolamentoCapo IV

Art. 22

In vigore dal 10 lug 1920
L'art. 127 del regolamento citato è così modificato: «Le preture fanno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni della Corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli ufficiali giudiziari da esse dipendenti. L'ufficiale giudiziario estende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia di deliberazione, che consegna alla parte interessata, o a chi per essa, quanto sul referto allegato. Questo, munito del bollo e del visto del pretore, viene, per mezzo del pretore medesimo, trasmesso alla Corte dei conti. Il referto deve contenere le indicazioni seguenti: 1° data in tutte lettere e luogo in cui segue la notificazione; 2° nome e cognome dell'ufficiale giudiziario, con la indicazione dell'autorità giudiziaria a cui è addetto; 3° nome, cognome e qualità della persona a cui è fatta la notificazione; 4° data e numero del provvedimento notificato; 5° cifra e decorrenza della pensione, o cifra dell'indennità portata dalla deliberazione notificata, o dispositivo della deliberazione che sia in tutto o in parte contraria alla domanda; 6° nome e cognome della persona a cui l'atto viene consegnato; 7° sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-22

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Art. 22 Che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina. — Testo vigente | Portale Normativo