Regolamento›Capo IV
Art. 22
In vigore dal 10 lug 1920
L'art. 127 del regolamento citato è così modificato:
«Le preture fanno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni della Corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli ufficiali giudiziari da esse dipendenti.
L'ufficiale giudiziario estende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia di deliberazione, che consegna alla parte interessata, o a chi per essa, quanto sul referto allegato.
Questo, munito del bollo e del visto del pretore, viene, per mezzo del pretore medesimo, trasmesso alla Corte dei conti.
Il referto deve contenere le indicazioni seguenti:
1° data in tutte lettere e luogo in cui segue la notificazione;
2° nome e cognome dell'ufficiale giudiziario, con la indicazione dell'autorità giudiziaria a cui è addetto;
3° nome, cognome e qualità della persona a cui è fatta la notificazione;
4° data e numero del provvedimento notificato;
5° cifra e decorrenza della pensione, o cifra dell'indennità portata dalla deliberazione notificata, o dispositivo della deliberazione che sia in tutto o in parte contraria alla domanda;
6° nome e cognome della persona a cui l'atto viene consegnato;
7° sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-22