RegolamentoCapo II

Art. 14

In vigore dal 16 lug 1926
L'art. 67 del regolamento citato è costituito al seguente: «Il verbale di visita medica collegiale, munito della dichiarazione di accettazione da parte dell'impiegato o del militare, insieme alla sua domanda, allo stato dei servizi, ed alla fede di nascita, viene trasmesso al Ministero, a mezzo dell'autorità, indicata nell'art. 65, affinché provveda in conformità, salvo il diritto di appello da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 68».

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto: - (con l'art. 31, comma 3) che "E' abrogato l'art. 14 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835". - (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento". - (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina. — Testo vigente | Portale Normativo