Regolamento›Capo II
Art. 14
In vigore dal 16 lug 1926
L'art. 67 del regolamento citato è costituito al seguente:
«Il verbale di visita medica collegiale, munito della dichiarazione di accettazione da parte dell'impiegato o del militare, insieme alla sua domanda, allo stato dei servizi, ed alla fede di nascita, viene trasmesso al Ministero, a mezzo dell'autorità, indicata nell'art. 65, affinché provveda in conformità, salvo il diritto di appello da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 68».
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto: - (con l'art. 31, comma 3) che "E' abrogato l'art. 14 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835". - (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento". - (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-14