Regolamento›Capo II
Art. 11
In vigore dal 10 lug 1920
All'art. 45 del succitato regolamento, è aggiunto il seguente capoverso:
«Se l'impiegato o il militare risieda all'estero, il Collegio medico viene costituito dalle Regie autorità diplomatiche o consolari, possibilmente con medici civili o militari dipendenti dal Governo italiano; e tali autorità devono curare che i relativi verbali siano compilati nei modi prescritti dagli articoli 49 e 66 del presente regolamento. La eventuale visita di appello viene eseguita da altro sanitario, parimenti prescelto dalle suddette autorità».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-11