RegolamentoCapo II

Art. 11

In vigore dal 10 lug 1920
All'art. 45 del succitato regolamento, è aggiunto il seguente capoverso: «Se l'impiegato o il militare risieda all'estero, il Collegio medico viene costituito dalle Regie autorità diplomatiche o consolari, possibilmente con medici civili o militari dipendenti dal Governo italiano; e tali autorità devono curare che i relativi verbali siano compilati nei modi prescritti dagli articoli 49 e 66 del presente regolamento. La eventuale visita di appello viene eseguita da altro sanitario, parimenti prescelto dalle suddette autorità».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-11

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Art. 11 Che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina. — Testo vigente | Portale Normativo