RegolamentoCapo I

Art. 9

In vigore dal 10 lug 1920
Nel caso di morte dell'impiegato o del pensionato, che si sia avvalso della facoltà di riscatto, viene riconosciuto, agli effetti della liquidazione della pensione riversibile a favore degli aventi diritto, il solo periodo di studio o di servizio straordinario corrispondente alle ritenute versate in vita dallo stesso impiegato o pensionato, salvo agli aventi diritto alla riversibilità a continuare i versamenti ancora dovuti, nella stessa misura e termine, con ritenuta sulla pensione. Nel caso di liquidazione di indennità, in luogo di pensione, il versamento deve farsi in unica soluzione, con imputazione totale sulla indennità stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-9

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