Regolamento›Capo II
Art. 12
In vigore dal 10 lug 1920
All'art. 55 del regolamento suddetto è aggiunto il seguente capoverso:
«La visita di appello ha sempre luogo nel caso contemplato dall'art. 53, eccettuato quando le conclusioni del Collegio medico siano state accettate dall'interessato che, non essendo ancora legalmente rappresentato, sia, secondo il giudizio dei sanitari, in condizioni da comprendere l'importanza dell'atto, ovvero siano state accettate dal suo legale rappresentante».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-12