Regolamento›Capo I
Art. 8
In vigore dal 10 lug 1920
La domanda di riscatto, che non sia stata presentata dall'impiegato in servizio al 1° ottobre 1919, può essere presentata, in caso di morte, dalla vedova o dagli orfani.
Per i minorenni o per i dementi, la domanda è prodotta dai loro legittimi rappresentanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-8