RegolamentoCapo I

Art. 4

In vigore dal 10 lug 1920
Coloro che siano stati ammessi al riscatto, possono soddisfare il pagamento delle ritenute in rate mensili, purchè il loro debito venga ad estinguersi interamente entro il 30 settembre 1922, nel caso di riconoscimento degli anni di studio; entro il 30 settembre 1924, nel caso di riconoscimento degli anni di servizio straordinari; ed entro il 30 settembre 1927, nel caso di riconoscimento degli anni di studio ed insieme di servizi straordinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-4

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