Regolamento›Capo I
Art. 6
In vigore dal 10 lug 1920
Nel caso che l'impiegato cessi dal servizio con diritto all'indennità, l'intero ammontare delle rate dovute fino alla totale estinzione del debito, viene imputato sull'indennità stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-6