RegolamentoCapo II

Art. 10

In vigore dal 16 lug 1926
Il parere del Consiglio di amministrazione o dell'autorità che ne fa le veci, di cui all'art. 34 del regolamento generale sulle pensioni 5 settembre 1895, n. 603, può essere omesso nel caso che dai rapporti amministrativi o da quello del sanitario, che ebbe a visitare l'impiegato o il militare, risulti evidente tanto la realtà del fatto che determinò la ferita, la lesione o l'infermità, quanto la sua dipendenza dal servizio, salvo che la Corte dei conti lo ritenga necessario.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto: - (con l'art. 17, comma 1) che "Sono abrogati l'art. 39 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e l'art. 10 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835". - (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento". - (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-10

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