Art. 7
RegolamentoCapo I

Art. 7

7 / 25
In vigore dal 10 lug 1920
Sulle istanze di riscatto provvede il ministro del tesoro con decreto motivato, da registrarsi alla Corte dei conti, nel quale devono essere specificatamente indicati i periodi di servizio straordinario o il periodo di studi superiori, di cui viene ammesso o negato il riconoscimento, nonché l'ammontare delle ritenute, a cui il richiedente deve essere assoggettato, e le modalità del pagamento. Copia del decreto suddetto viene consegnata all'interessato, che deve rilasciarne ricevuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-06-07;835#art-r-7