Norme›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 17 apr 1920
I fondi di riserva, per la metà almeno del loro ammontare, debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato e per la rimanenza possono essere investiti in azioni di istituti locali di credito, con preferenza a quelli che esplicano di fatto la loro azione a favore dell'industria agricola, o possono essere depositati presso i medesimi Istituti.
I titoli costituenti i predetti fondi debbono essere depositati o custoditi secondo le norme di massima che saranno stabilite dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-15