Norme›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 17 apr 1920
Le disposizioni del presente titolo valgono anche, in quanto applicabili, per le federazioni di Mutue.
TITOLO IV.
Assicurazione presso le Mutue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-16