Norme›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 17 apr 1920
I soci debbono obbligarsi di far parte della Mutua almeno per un anno e non acquistano il diritto agli indennizzi che dopo il pagamento delle tasse e dei contributi prescritti e dopo effettuati i controlli e trascorsi i termini stabiliti dallo statuto sociale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-19