NormeTitolo III

Art. 23

In vigore dal 17 apr 1920
Lo statuto delle Mutue deve stabilire le modalità delle denuncie per le variazioni dei rischi, le modalità per la denuncia dei sinistri ed i casi di perdita di diritto all'indennizzo. Il socio che non si uniformi alle disposizioni dei precedenti articoli perde il diritto a tutto o ad una parte dell'indennizzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-23

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Art. 23 Che approva le norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione. — Testo vigente | Portale Normativo