Art. 23
NormeTitolo III

Art. 23

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In vigore dal 17 apr 1920
Lo statuto delle Mutue deve stabilire le modalità delle denuncie per le variazioni dei rischi, le modalità per la denuncia dei sinistri ed i casi di perdita di diritto all'indennizzo. Il socio che non si uniformi alle disposizioni dei precedenti articoli perde il diritto a tutto o ad una parte dell'indennizzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-23