NormeTitolo III

Art. 18

In vigore dal 17 apr 1920
I soci ammessi a far parte della Mutua hanno l'obbligo: a) di pagare, oltre la tassa generale d'iscrizione alla Mutua, anche le tasse d'iscrizione speciali per ciascun ramo ai quale intendono partecipare; b) di pagare le quote annuali anticipate in ragione del valore dei beni assicurati, nonché le eventuali quote supplementari previste dallo statuto della Mutua: c) di assicurare presso la Mutua, senza limitazione alcuna, tutti i beni posseduti soggetti ad uno stesso rischio, salvo le eccezioni fissate dallo statuto sociale o quelle stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-18

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Art. 18 Che approva le norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione. — Testo vigente | Portale Normativo