Norme›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 17 apr 1920
I soci ammessi a far parte della Mutua hanno l'obbligo:
a) di pagare, oltre la tassa generale d'iscrizione alla Mutua, anche le tasse d'iscrizione speciali per ciascun ramo ai quale intendono partecipare;
b) di pagare le quote annuali anticipate in ragione del valore dei beni assicurati, nonché le eventuali quote supplementari previste dallo statuto della Mutua:
c) di assicurare presso la Mutua, senza limitazione alcuna, tutti i beni posseduti soggetti ad uno stesso rischio, salvo le eccezioni fissate dallo statuto sociale o quelle stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-18