NormeTitolo III

Art. 17

In vigore dal 17 apr 1920
Tutti i proprietari e gli esercenti le aziende agricole soggette ai rischi di cui agli delle presenti norme possono diventare soci della Mutua locale purchè, a giudizio dal Consiglio di amministrazione, offrano le garanzie e abbiano i requisiti stabiliti nello statuto sociale. Sono esclusi dalla assicurazione per la mortalità del bestiame quei proprietari od esercenti che si dedichino ordinariamente al commercio del bestiame pel quale intendono assicurarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-17

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