Norme›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 17 apr 1920
Il fondo di riserva generale è destinato a sopperire alle svalutazioni e alle perdite delle attività sociali e agli altri scopi previsti dallo statuto.
Il predetto fondo di riserva generale è costituito con le tasse generali di iscrizione e con un prelevamento del 10 per cento sui fondi di riserva speciali di cui al seguente articolo, assieme agli interessi del fondo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-12