NormeTitolo III

Art. 12

In vigore dal 17 apr 1920
Il fondo di riserva generale è destinato a sopperire alle svalutazioni e alle perdite delle attività sociali e agli altri scopi previsti dallo statuto. Il predetto fondo di riserva generale è costituito con le tasse generali di iscrizione e con un prelevamento del 10 per cento sui fondi di riserva speciali di cui al seguente articolo, assieme agli interessi del fondo stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-12

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