NormeTitolo II

Art. 9

In vigore dal 17 apr 1920
Ai membri della Commissione spettano le seguenti competenze: 1° una medaglia di presenza di L. 10 per ciascuna giornata di adunanza; 2° il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennità di L. 15 per i giorni di durata di ogni sessione, compresi i giorni di viaggio, da concedersi solo ai membri che non risiedono nel capoluogo della provincia. Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro stabilirà caso per caso il compenso da assegnare ai segretari delle dette Commissioni. Le spese di cui al presente articolo e le altre spese occorrenti pel funzionamento della Commissioni graveranno sul bilancio per l'industria, il commercio e il lavoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-9

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