Norme›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 17 apr 1920
Ai membri della Commissione spettano le seguenti competenze:
1° una medaglia di presenza di L. 10 per ciascuna giornata di adunanza;
2° il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennità di L. 15 per i giorni di durata di ogni sessione, compresi i giorni di viaggio, da concedersi solo ai membri che non risiedono nel capoluogo della provincia.
Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro stabilirà caso per caso il compenso da assegnare ai segretari delle dette Commissioni.
Le spese di cui al presente articolo e le altre spese occorrenti pel funzionamento della Commissioni graveranno sul bilancio per l'industria, il commercio e il lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-9