Norme›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 17 apr 1920
La Commissione è convocata dal presidente e le sue deliberazioni sono valide quando vengano approvate da due almeno dei suoi componenti.
Le deliberazioni predette debbono risultare da regolari verbali da redigere a fine di ciascuna adunanza, una copia dei quali deve essere trasmessa al prefetto, entro cinque giorni dalla data della deliberazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-7