Norme›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 22 mag 1955
Il limite massimo complessivo dei contributi annui che dovrà essere stabilito dalle mutue agrarie a norma dell', lettera c), del decreto-legge, non potrà superare la somma di un milione di lire.
In casi speciali il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, potrà consentire che tale limite sia elevato fino ad un milione e mezzo di lire.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-3