NormeTitolo I

Art. 3

In vigore dal 22 mag 1955
Il limite massimo complessivo dei contributi annui che dovrà essere stabilito dalle mutue agrarie a norma dell', lettera c), del decreto-legge, non potrà superare la somma di un milione di lire. In casi speciali il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, potrà consentire che tale limite sia elevato fino ad un milione e mezzo di lire.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-3

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Art. 3 Che approva le norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione. — Testo vigente | Portale Normativo