NormeTitolo II

Art. 5

In vigore dal 17 apr 1920
Le domande di costituzione delle Mutue con i relativi documenti e con le eventuali osservazioni debbono essere trasmesse dal prefetto al presidente della Commissione provinciale di cui all' del decreto-legge entro dieci giorni dal ricevimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo