Norme›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 17 apr 1920
Le predette Commissioni hanno sede nel capoluogo della Provincia, presso gli Uffici della prefettura o presso quegli altri pubblici uffici che, per ciascuna Provincia, saranno stabiliti dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, di intesa col Ministero di agricoltura.
Gli atti e documenti della Commissione saranno conservati negli Uffici sede della Commissione stessa.
II detto Ministero, d'intesa col Ministero di agricoltura, nominerà, inoltre il segretario della Commissione, il quale dovrà provvedere anche per la conservazione degli atti e documenti sovra indicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-6