NormeTitolo I

Art. 2

In vigore dal 17 apr 1920
Si intendono comprese nella circoscrizione di una Mutua, ai sensi e per gli effetti dell', lettera b) del decreto-legge, anche le aziende agricole e forestali situate fuori del territorio, ma in Comuni limitrofi, ove, secondo il suo statuto, la Mutua può operare quando le medesime aziende appartengano ad un proprietario o ad un esercente associato alla Mutua, le cui aziende principali siano situate entro il territorio predetto. Il numero massimo degli abitanti dei Comuni contermini fra i quali può costituirsi una sola Mutua deve essere determinato in base alla popolazione agricola risultante dall'ultimo censimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo