NormeTitolo I

Art. 4

In vigore dal 17 apr 1920
Le Mutue debbono comprendere nei loro statuti tutti quegli scopi che caso per caso siano ritenuti atti a prevenire e ad attenuare rischi assicurati. In ispecie, quelle che esercitano l'assicurazione della mortalità del bestiame debbono stabilire che loro scopo è anche la vigilanza zooiatrica, l'assistenza zooiatrica degli animali e il miglioramento igienico delle stalle, da ricoveri e delle rispettive adiacenze. A tal fine, le medesime Mutue debbono disporre nei loro statuti o speciali regolamenti e debbono imporre nei loro ordinamenti le norme e le prescrizioni necessarie per prevenire i sinistri e per attenuare i danni assicurati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-4

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Art. 4 Che approva le norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione. — Testo vigente | Portale Normativo