Norme›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 17 apr 1920
TESTO delle norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione.
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Sono considerati rischi agricoli ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, i rischi di qualsiasi natura dei beni immobili e mobili e delle scorte impiegati per l'esercizio dell'industria agricola e forestale, comprese le industrie di ortaggio e di giardinaggio, e anche delle industrie ad esse connesse, complementari o accessorie, quando queste siano esercitate per conto e nell'interesse di una azienda agricola o forestale e sul fondo della medesima azienda.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, sono altresì considerati agricoli i rischi di qualsiasi natura ai quali sono soggetti i frutti o i prodotti delle industrie sopra indicate intanto che appartengono al proprietario o all'esercente l'azienda agricola o forestale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-1