NormeTitolo III

Art. 10

In vigore dal 17 apr 1920
Le Mutue debbono tenere una gestione distinta, per ciascun ramo di assicurazione e gli statuti sociali, oltre ad una tassa generale di iscrizione debbono prescrivere una tassa d'iscrizione speciale per ogni ramo al quale i singoli soci intendono partecipare. Alle Mutue stesso è però consentito di tenere una gestione unica dei diversi rami di assicurazione quando per la speciale uniformità dell'industria agricola e per lo speciale ordinamento delle relative aziende sia possibile conglobare i diversi rischi assunti dalle Mutue e quando gli statuti sociali facciano obbligo ai soci di assicurare tutti i rischi conglobati. E in tal caso la tassa generale d'iscrizione e le tasse speciali sopraddette potranno anch'esse essere conglobate in un'unica tassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-10

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