NormeTitolo III

Art. 14

In vigore dal 17 apr 1920
Gli accantonamenti di cui al precedente articolo debbono essere effettuati fino a che i rispettivi fondi di riserva non abbiano raggiunto pel ramo grandine e pel ramo mortalità del bestiame, il triplo dei contributi dell'ultimo esercizio e per gli altri rami, il doppio dei detti contributi. In caso che i fondi di riserva si riducano sotto i limiti predetti, la Mutua è tenuta a ripristinare gli accantonamenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-14

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Art. 14 Che approva le norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione. — Testo vigente | Portale Normativo