NormeTitolo III

Art. 13

In vigore dal 17 apr 1920
I fondi di riserva speciali per ciascun ramo di assicurazione sono costituiti con le tasse speciali di iscrizione dei rispettivi rami, con prelevamenti sugli utili di ciascun ramo nelle misure di cui al seguente comma e con gli interessi dei fondi stessi. Se i fondi di riserva speciali riguardano il ramo grandine e il ramo mortalità del bestiame, i predetti prelevamenti sugli utili saranno effettuati in ragione di almeno il 50 per cento sugli utili di ciascun esercizio. Se i fondi riguardano invece altri rami, i prelevamenti devono essere effettuati in ragione di almeno il 20 per cento dei detti utili di ciascun esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-13

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Art. 13 Che approva le norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione. — Testo vigente | Portale Normativo