Norme›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 17 apr 1920
Gli statuti delle Mutue, contenenti le indicazioni di cui all' del decreto-legge, debbono stabilire fra l'altro:
a) la misura delle tasse d'iscrizione di cui al precedente articolo;
b) le norme per la costituzione dei fondi di riserva relativi a ciascun ramo di assicurazione;
c) le norme e le modalità per i prelevamenti dai detti fondi in caso di disavanzi di esercizio.
La destinazione e il riparto degli avanzi, nonché il riparto dei disavanzi di esercizio debbono essere effettuati distintamente per ogni ramo di assicurazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-11