Art. 5
NormeTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 17 apr 1920
Le domande di costituzione delle Mutue con i relativi documenti e con le eventuali osservazioni debbono essere trasmesse dal prefetto al presidente della Commissione provinciale di cui all' del decreto-legge entro dieci giorni dal ricevimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-5