NormeTitolo III

Art. 20

In vigore dal 17 apr 1920
Il socio assicurato per la mortalità del bestiame, oltre agli altri obblighi stabiliti dalle leggi sanitarie, deve denunciare alla Mutua ogni malattia e ogni infortunio che colpisca un animale assicurato, e, dal momento della denuncia, l'animale s'intende di proprietà della Mutua che ne decide la cura o l'abbattimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-20

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