Art. 20
NormeTitolo III

Art. 20

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In vigore dal 17 apr 1920
Il socio assicurato per la mortalità del bestiame, oltre agli altri obblighi stabiliti dalle leggi sanitarie, deve denunciare alla Mutua ogni malattia e ogni infortunio che colpisca un animale assicurato, e, dal momento della denuncia, l'animale s'intende di proprietà della Mutua che ne decide la cura o l'abbattimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-20