NormeTitolo III

Art. 24

In vigore dal 17 apr 1920
La misura massima degli indennizzi che, rispetto al valore del danno sofferto, potranno corrispondere le Mutue sarà stabilita dagli statuti de le Mutue stesse. Ma in nessun caso la predetta misura degli indennizzi potrà superare l'80 per cento del danno se trattasi di danni per mortalità del bestiame o per incendi, il 90 per cento se trattasi di danni di altra specie. Il socio non può in nessuna forma o presso nessuno Istituto provvedere per l'assicurazione della parte di rischio non coperta dalla Mutua a norma del precedente comma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-24

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