Norme›Titolo V
Art. 27
In vigore dal 17 apr 1920
Il predetto Ministero, per promuovere la costituzione delle Mutue o delle Federazioni, potrà inviare i propri delegati a studiare sul
posto le condizioni dell'assicurazione o dei rischi agricoli e a stimolare le iniziative locali.
Inoltre potrà invitare gli interessati o i promotori a prender parte, a spese del medesimo Ministero, a conferenze o a riunioni.
A cura del Ministero predetto potranno essere compilate speciali pubblicazioni di propaganda che illustrino anche la organizzazione amministrativa e tecnica delle assicurazioni agricole secondo le diverse condizioni locali dell'industria e secondo gli speciali caratteri dei rischi da assicurare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-27