NormeTitolo V

Art. 27

In vigore dal 17 apr 1920
Il predetto Ministero, per promuovere la costituzione delle Mutue o delle Federazioni, potrà inviare i propri delegati a studiare sul posto le condizioni dell'assicurazione o dei rischi agricoli e a stimolare le iniziative locali. Inoltre potrà invitare gli interessati o i promotori a prender parte, a spese del medesimo Ministero, a conferenze o a riunioni. A cura del Ministero predetto potranno essere compilate speciali pubblicazioni di propaganda che illustrino anche la organizzazione amministrativa e tecnica delle assicurazioni agricole secondo le diverse condizioni locali dell'industria e secondo gli speciali caratteri dei rischi da assicurare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo