Norme›Titolo V
Art. 30
In vigore dal 17 apr 1920
I sussidi di cui al precedente articolo non possono essere concessi in nessun caso alle Mutue e alle Federazioni che non osservino le disposizioni di legge in vigore, le disposizioni dello statuto sociale e le disposizioni del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro sull'ordinamento tecnico e sulle compilazioni dei bilanci sociali.
In ogni caso deve risultare che la Mutua o la Federazione contiene le spese di amministrazione entro i limiti consentiti dalla sua importanza e dagli scopi sociali.
Il Ministero predetto, nell'ammettere le domande di sussidio, ha facoltà di graduare l'entità dei sussidi stessi con piena libertà di criteri secondo i fondi disponibili in bilancio e secondo i vari bisogni delle Società. Inoltre è ad esso riservata ogni più opportuna indagine ai fini della predetta concessione di sussidi, anche con ispezioni presso la Società richiedente, nel qual caso la Società deve mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati i suoi libri, requisiti e documenti e deve fornire i necessari chiarimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-30