NormeTitolo V

Art. 31

In vigore dal 17 apr 1920
Ad una stessa Mutua o Federazione, non possono essere concessi sussidi per più di tre anni consecutivi, salvo casi speciali debitamente documentati. Quando il Ministero preveda che i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare le domande, sono preferite nell'assegnazione dei predetti sussidi le Mutue di quelle Provincie nelle quali è più sentito ii bisogno delle assicurazioni in agricoltura. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS. Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-31

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Art. 31 Che approva le norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione. — Testo vigente | Portale Normativo