Norme›Titolo V
Art. 31
In vigore dal 17 apr 1920
Ad una stessa Mutua o Federazione, non possono essere concessi sussidi per più di tre anni consecutivi, salvo casi speciali debitamente documentati. Quando il Ministero preveda che i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare le domande, sono preferite nell'assegnazione dei predetti sussidi le Mutue di quelle Provincie nelle quali è più sentito ii bisogno delle assicurazioni in agricoltura.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-02-26;271#art-n-31